Art. 8.

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati il sovrapprezzo di cui all'articolo 7 e la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del sovrapprezzo medesimo, nonché le capacità produttive delle singole imprese.